LA DIRITTA VIA – La prima puntata della mia nuova rubrica uscita sabato 2 gennaio 2021 su “Il Riformista”. Una rilettura pop e garantista della Divina Commedia a settecento anni dalla morte di Dante – “Nel mezzo del cammin di nostra vita / mi ritrovai per una selva oscura, / ché la diritta via era smarrita”.
La “via diritta” che seguiremo in questa rubrica, mescolando l’immaginario dantesco con l’orizzonte culturale contemporaneo, è letteralmente la via del “diritto”. Il termine che abitualmente utilizziamo in ambito giuridico, infatti, deriva dal latino directum, “ciò che segue un movimento in linea retta”. Come suggerisce il lemma in tutte le lingue di matrice indoeuropea – l’inglese right, il tedesco recht e il francese droit – il diritto è ciò che segue un percorso rettilineo, è una strada senza curve, una via diritta senza deviazioni.
Il diritto è la “via diritta” che si fa metafora di un comportamento conforme alle regole (morali oltre che giuridiche) che conduce alla rettitudine.
Il diritto è, dunque, inflessibile: nessuna inclinazione è prevista, nessuna mutazione è tollerata. Come dice l’espressione proverbiale, chi “fila diritto” si comporta bene e non ha cedimenti sul piano della condotta morale e disciplinare. Il diritto, insomma, non giustifica piegamenti, deformazioni, storture. Indica la perfetta “linearità” di tutto ciò che procede in linea retta.
Ma la linearità indeformabile promessa dal diritto si scontra inevitabilmente con le storture del fare umano, con le infinite inclinazioni dell’umana natura. Come ha scritto Immanuel Kant, “da un legno così storto come quello di cui è fatto l’uomo, non si può costruire nulla di perfettamente diritto”.
Si apre uno iato tra ciò che si vorrebbe liscio e ciò che per sua natura è increspato da infinite pieghe. La linea retta, infatti, rimane un’utopia, un’invenzione umana che non esiste in natura, un ideale regolativo irraggiungibile.
La “diritta via” per l’uomo è da sempre la via smarrita.
Per capire qualcosa di più sulle declinazioni contemporanee del “diritto” e sulle conseguenti discussioni giuridiche che hanno invaso e contaminato l’immaginario della popular culture e lo spazio pubblico dei nostri tempi è inevitabile seguire il Sommo Poeta e scendere con lui negli inferi. L’atto penale, come ha scritto Simone Weil nel testo pubblicato postumo con il titolo L’attesa di Dio – ha “il colore stesso dell’inferno”.
“Fine pena: mai”. Un monito che potrebbe campeggiare all’ingresso di tutti gli infernali gironi danteschi, il peggiore incubo dei garantisti, dove le pene sono per definizione senza conclusione, destinate a ripetersi all’infinito senza possibilità di redenzione o di interruzione. Ma proprio in quest’inferno giustizialista si apre un ricchissimo campionario per possibili riflessioni che fanno riferimento ai mutamenti, nell’immaginario collettivo e nella sensibilità sociale contemporanei, in merito ai temi connessi al peccato e al castigo, alla colpa e alla pena, al crimine e alla punizione.
Quali sono, infatti, i comportamenti condannati da Dante?
Spesso è il rigore morale e religioso dell’autore a emettere la condanna definitiva: i comportamenti dei dannati sono stati più immorali che illegali, più disprezzabili che perseguibili. Eppure, le violazioni dantesche non riguardano solo le leggi morali, ma spesso anche quelle giuridiche, infrazioni delle norme che presidiano la società e la convivenza civile. Si può fare danno a Dio, a se stessi, agli altri, ma anche alla società intera. E in molti casi, malgrado vi sia la chiara violazione delle norme – morali o giuridiche che siano – l’autore è mosso da pietà e soffre per la pur inevitabile condanna.
Nel viaggio nella selva oscura, insomma, è in gioco proprio l’annosa – e sempre attuale – differenza tra peccato e reato, nel cuore della prossimità e della distinzione tra l’ambito morale e l’ambito giuridico. La sfera del potere e la sfera del sacro sono inevitabilmente confuse, la legge morale fa tutt’uno con la legge positiva, non c’è scarto tra giudizio di Dio e il giudizio degli uomini, tra la giustizia divina e la giustizia umana.
Non a caso le pene scelte da Dante per i suoi dannati non sono sempre pura invenzione letteraria, ma spesso hanno precise referenze storiche: le pene dell’Inferno non si discostano molto da quelle praticate nella sua epoca o già sperimentate in epoche precedenti. Dalla legge del taglione che punisce la parte del corpo che si è macchiata del delitto allo squartamento del corpo del condannato, fino all’esposizione alla gogna ed allo scempio da parte degli animali. Basti un esempio. La pena dei simoniaci descritta nel canto XIX dell’Inferno corrisponde alla tecnica della “propagginazione”, un metodo di esecuzione capitale utilizzato nel Medioevo, che consisteva nel calare a testa in giù il condannato in una buca che veniva successivamente riempita di terra, di melma o di sterco in modo che il condannato morisse soffocato.
Ci sembra di essere molto lontani da quel bosco tenebroso in cui giustizia terrena e castigo divino sono intrecciati da mille trame. Il nodo gordiano era stato scisso con un colpo netto da Cesare Beccaria nel suo famosissimo Dei delitti e delle pene edito nel lontano 1764 che, proprio per la distinzione tra reato e peccato, venne messo all’indice dei libri proibiti. Beccaria distingue inequivocabilmente tra i reati, danni fatti alla società e all’utilità comune che dalla società devono essere giudicati e puniti, e i peccati che “dipendono dall’imperscrutabile malizia del cuore” che solo Dio può giudicare, perdonare o punire se “ha stabilito pene eterne a chi disobbedisce alla sua onnipotenza”. La punizione per aver trasgredito la legge è ben diversa dall’espiazione di un oltraggio contro Dio che non abbiamo i mezzi e gli strumenti per giudicare.
A più di duecentocinquant’anni di distanza, la legge morale dovrebbe essere ben distinta dalla legge positiva, ildiritto dovrebbe essere completamente desacralizzato e dovremmo essere ben consapevoli che peccato e delitto, così come crimine e colpa non sono sinonimi. Come giustamente aveva chiosato, ancor prima di Beccaria, Thomas Hobbes, “se i reati son peccati, non tutti i peccati son reati”.
Eppure spesso riappaiono tendenze a confondere il piano giuridico con quello morale; riemergono spinte volte a condannare comportamenti che dovrebbero rimanere nella sfera privata dei singoli e nulla hanno a che fare con il terreno d’azione di uno stato di diritto moderno.
Solo accompagnando Dante e Virgilio nella “città dolente” e confrontandoci con occhi nuovi con “l’etterno dolore” de “la perduta gente” saremo in grado di riconoscere di nuovo una “via diritta” che ci conduca lontano dalle tenebre.